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Ultimo aggiornamento: venerdì 21 Febbraio 2025 by Remigio Ruberto
STATUTO
Ente di Terzo Settore Organizzazione di Volontariato
“Eugenio Ruberto ODV”
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione “Eugenio Ruberto ODV”
L’acronimo ODV o la locuzione “organizzazione di volontariato” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’associazione “Eugenio Ruberto ODV” è la continuazione dell’associazione “Eugenio Ruberto” costituita in data 11/11/2020.
Articolo 2. Statuto e Regolamenti
L’Organizzazione di Volontariato denominata “Eugenio Ruberto ODV” regola la sua attività e i rapporti tra gli associati con le norme del presente statuto.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa e vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione.
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
In attuazione dello statuto l’OdV può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall’assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell’attività degli aderenti, i caratteri dell’impegno nei confronti dell’ODV, rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.
Articolo 3 – Sede
L’OdV stabilirà la sede in via Roma, 208 a Dragoni (Ce)
Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali.
La variazione della sede nell’ambito del comune di Caserta non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, essa dovrà comunque, entro e non oltre 30 giorni, essere comunicata agli uffici competenti.
Articolo 4 – Finalità e attività dell’ODV
L’OdV è una associazione democratica, apartitica e aconfessionale, persegue esclusivamente finalità, civiche, solidaristiche o di utilità sociale, non ha fini di lucro e si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
L’Associazione nasce per ricordare Eugenio Ruberto e il coraggio che ha dimostrato nella sua lotta contro il cancro. L’ODV si propone di supportare e aiutare tutte quelle persone e le loro famiglie che quotidianamente affrontano battaglie simili. Al contempo, l’associazione intende avviare azioni di prevenzione e interventi volti a per promuovere il benessere psico-fisico delle persone che si ritrovano in situazioni di disagio socio-economico creano momenti di integrazione sociale, svolgendo attività culturali e promuovendo la tutela e valorizzazione del territorio.
L’ODV si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale come indicate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’OdV intende realizzare le seguenti azioni:
Supporto e assistenza alle persone affette da patologie oncologiche;
Sostegno alle famiglie di pazienti oncologici attraverso la realizzazione di percorsi di accompagnamento personalizzati;
Supporto nella ricerca di soluzioni alloggiative nelle trasferte fuori regione;
Organizzazione di iniziative che favoriscono l’integrazione sociale e civile di persone ammalate e
guarite, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
Tutela degli interessi e dei diritti dei malati, dei loro familiari e caregiver.
Organizzare servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, avendo particolare riguardo all’inclusione e al re-inserimento sociale e lavorativo;
assicurare tutte le informazioni necessarie ai malati oncologici, ai familiari e ai caregiver – lungo tutto il percorso della malattia fino al ritorno alla normalità e all’attività lavorativa e/o al pensionamento
Difendere la dignità dei malati e delle loro famiglie, sostenendoli nel rapporto con le istituzioni;
Attuare iniziative di formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell’emarginazione e della discriminazione dei malati di cancro, dei loro familiari e caregiver e delle persone guarite dalla malattia oncologica;
Promuovere la cultura della prevenzione e della presa in carico globale e personalizzata del paziente attraverso delle azioni di sensibilizzazione rivolte alla comunità e alle Istituzioni
Fornire informazione sui servizi sanitari e sociali, sulle strutture sanitarie, di accoglienza, di riabilitazione e di cure palliative;
Organizzare delle azioni di supporto e di raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica nell’ambito delle malattie oncologiche
Organizzazione di attività culturale, artistica o ricreativa che possa favorire l’integrazione sociali e di persone che vivono in situazioni di disagio;
Realizzare percorsi educativi e formativi rivolti alla comunità che possano sensibilizzare
Organizzare attività sportive rivolte in particolar modo ai giovani che vivono in situazioni di disagio socio-economico.
Organizzare attività di valorizzazione e tutela del paesaggio, del territorio, dei beni comuni e dei beni confiscati partendo dal presupposto che è necessario prendersi cura dell’ambiente in cui si vive per contribuire al benessere e allo sviluppo individuale, e all’identità dei singoli e delle comunità che lo abitano e lo animano.
Per il raggiungimento di tale scopo potranno essere utilizzate tutte le risorse che i soci sapranno creare o trovare, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’ODV potrà collaborare con altri enti aventi finalità analoghe.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
L’ODV può realizzare attività di raccolta fondi così come indicato nell’articolo 7 del D.Lgs 117/2017
Articolo 5 – Durata
La durata dell’ODV è fissata a tempo indeterminato.
Articolo 6– Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Art 7 – Risorse economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Articolo 8 – I Soci
L’OdV è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono ammessi all’OdV, nel più assoluto rispetto delle norme di democrazia partecipativa, tutte le persone fisiche, senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, titolo di studio o altra qualifica professionale e/o lavorativa, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.
Possono aderire Organizzazioni di volontariato ed altri Enti del Terzo Settore purché il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento del totale degli Enti associati.
L’associazione potrà anche nominare degli associati onorari: i quali sono persone, enti o istituzioni che il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare quali membri dell’Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti. La nomina solleva l’associato dal pagamento della quota annuale. Tra gli associati onorari l’Assemblea può nominare un Presidente onorario dell’Associazione.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche o 3 ODV. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, esso va integrato entro un anno.
Gli aspiranti soci devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
condividere gli scopi e la finalità dell’ODV
accettare lo Statuto e i Regolamenti interni
prestare la propria opera in maniera gratuita e volontaria per sostenere l’attività.
Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all’ODV; l’ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all’interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di un’eventuale esclusione il destinatario di tale provvedimento può ricorrere per iscritto all’Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio, con votazione finale segreta, fermo restando, in ogni caso, il diritto del socio di ricorrere alla giustizia ordinaria.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri soci e con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente statuto regolamentare.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’ODV da parte di chi intende aderire.
Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità, se prevista la quota associativa.
La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
Articolo 10 – Diritti e doveri dei soci
L’adesione all’ODV comporta per l’associato il diritto di partecipare alla gestione dell’ODV attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.
I soci, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto a partire dopo il primo mese dall’iscrizione all’ODV.
L’esercizio del diritto di voto, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti soci spetta l’esercizio libero ed incondizionato dell’elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.
Il socio è tenuto a:
corrispondere la quota associativa annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata, nemmeno dal beneficiario. Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l’ODV.
Il versamento della quota sociale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
Articolo 11 – Copertura assicurativa
Così come stabilito dall’articolo 18del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, l’OdV è tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Articolo 12 – Organi dell’ODV
Sono organi dell’ODV:
L’Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
L’Organo di controllo ( facoltativo, diviene obbligatorio nei casi specificati nell’art. 25 del presente statuto)
l’Organo di revisione (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea).
Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo per l’organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all’art 2397 secondo comma codice civile.
Articolo 13- Composizione ASSEMBLEA
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo sovrano dell’ODV.
All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati.
Articolo 14- Competenza
L’Assemblea ordinaria delibera:
sull’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell’ODV;
sulla nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
sulla nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
sugli indirizzi e direttive generali dell’attività dell’ODV e su tutto quanto demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
L’Assemblea straordinaria delibera:
sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
sull’eventuale scioglimento,
sull’eventuale trasformazione, fusione o scissione dell’ODV.
Articolo 15 – Convocazione
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell’avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale dell’ODV o sul sito, ove esistente, e mediante comunicazione scritta, a mezzo lettera/fax/mail/pec, indirizzata a ciascun associato, spedita almeno otto giorni prima dell’assemblea. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco degli argomenti da trattare.
Articolo 16 – Costituzione e deliberazioni
Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 c.c..
L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto.
Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’ODV e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.
Articolo 17 – Svolgimento e verbalizzazione
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina, all’inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all’Assemblea.
Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni .
E’ possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota
Articolo 18– Nomina e composizione Consiglio Direttivo
L’ODV è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da almeno tre consiglieri fino ad un massimo di nove, eletti dall’Assemblea dei Soci. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (oppure indicate dagli enti associati tra i propri associati): si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo.
Il Consiglio rimane in carica per quattro anni; i consiglieri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con l’ingresso del primo dei non eletti; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ratifica la nomina. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 19– Competenza
Il consiglio direttivo governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare il Consiglio:
amministra l’organizzazione
attua le deliberazioni dell’assemblea
predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio
stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS
disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
compila l’eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell’ODV, la cui approvazione è rimessa all’Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati
delibera sulle attività diverse a norma dall’art. 6 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017
nomina e revoca collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere
conferisce e revoca procure
stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale
Articolo 20 – Convocazione e deliberazioni
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.
E’ possibile l’intervento al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Articolo 21 – Il Presidente
Al Presidente dell’ODV spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell’ODV stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’ODV anche ad un altro Consigliere. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Al Presidente dell’ODV compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’ODV; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione; in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’ODV, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Articolo 22 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.
Articolo 23 – Il Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’ODV.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’ODV.
Articolo 24 – Il tesoriere
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’ODV provvedendo alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione della relativa documentazione.
Predispone lo schema del bilancio consuntivo redatto secondo la normativa vigente e corredato di opportune relazioni contabili.
Provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
La funzione del tesoriere potrà essere svolta anche dal Presidente, dal Segretario o dal vice-presidente.
Articolo 25 – L’organo di controllo e/o di Revisione
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
L’organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di controllo rimane in carica per quattro anni.
Sussistendone l’obbligo ai sensi dell’articolo 31 del CTS ovvero laddove i soci lo decidessero, l’assemblea nomina l’organo di revisione legale composto come per legge. All’organo di revisione legale si applicano le norme all’uopo previste dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.
La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Articolo 26 – Libri dell’ODV
Il libro degli associati o aderenti;
Libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta formale al Presidente.
Articolo 27 – Bilancio consuntivo ed esercizi sociali
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea.
L’Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’ODV nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.
L’ODV redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio dell’ODV con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Nella relazione di missione, in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, dovrà essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, così come da art. 6 del decreto legislativo 117/17.
Se il Bilancio Consuntivo dell’ODV è composto da ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominate, superiori ad 1 milione di euro, l’ODV è tenuta a redigere il bilancio sociale, che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet. Il bilancio sociale dovrà essere redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 del D.L.117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Se l’OdV chiuderà il Bilancio consuntivo con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso rispettare quanto indicato dall’articolo 14 comma 2 del D.L.117 del 2017.
Articolo 28 – Personale e/o risorse retribuite
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Articolo 29–Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
All’ODV è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, come previsto dall’art. 8 del Codice del Terzo Settore.
L’ODV ha obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Articolo 30 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’ODV è deliberato dall’Assemblea, con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere del RUNTS è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Articolo 31- Collegio Arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed ex equo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Articolo 32–Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui alla legge 6 giugno 2016 n. 106 articolo 1, comma 2, lettera b) ed al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni
Firme
Caserta, 21 settembre 2023